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LA SENTENZA
Il Giudice del Lavoro di Pescara, con sentenza n. 878 del 16/05/03, ha rigettato il ricorso
proposto da un dipendente interessato ad ottenere il riconoscimento del punteggio di 0.50 per ogni anno o
frazione di anno successivo all'1/1/1978, a norma dell'art. 51 della legge 270/82, che parificava "a tutti
gli effetti" il servizio prestato nel ruolo di provenienza a quello effettuato nel ruolo di
inquadramento.
Il Giudice è pervenuto alla decisione favorevole all'Amministrazione in virtù della
riconosciuta natura - del bando di concorso (D.D.G. 17/09/01) - di "atto di gestione del rapporto,
espressione della "capacità" ed esercizio dei poteri del privato datore di lavoro (art. 4, secondo
comma D.L.vo 29/93, come sostituito dall'art. 4 D.L.vo 80/98 ed oggi dal D.L.vo 165/01)".
Ciò "impedisce che lo stesso bando possa essere, sic et simpliciter, censurato per violazione di
legge e disapplicato come se si trattasse di provvedimento amministrativo.
D'altra parte, l'aver differenziato la valutazione di situazioni effettive diverse, quali quelle
corrispondenti alle prestazioni di servizio conforme o meno all'inquadramento giuridico, sottrae il bando di
concorso a censure in termini di correttezza e di ragionevolezza".
Conseguentemente i titoli connessi all'anzianità dovevano essere valutati in applicazione del
disposto di cui all'art. 8 del D.D.G. 17/9/01 e delle note 1a) e 1b) - che fanno parte integrante del bando
- le quali precisano che verrà valutato con maggiori punteggi "esclusivamente il servizio prestato
effettivamente presso le Amministrazioni appartenenti al comparto Ministeri, con esclusione di ogni periodo
di appartenenza a comparti diversi, e riferito a periodo successivo all'1/1/78, data di introduzione delle
qualifiche funzionali".
"Non hanno rilevanza, quindi, le prestazioni di servizio di fatto prestato presso l'Amministrazione
scolastica periferica (Provveditorato agli Studi) dall'1/1/78, in forza di distacco annualmente rinnovato,
poiché tale prestazione di fatto non ha trovato corrispondenza nella posizione giuridica di
inquadramento, avvenuta dal 6/6/82", ai sensi dell'art. 51 della legge 270/82.
Infatti solo da tale data il servizio veniva prestato come appartenente ad amministrazione compresa nel
comparto ministeri.
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