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Determinazione del "Calendario scolastico" per l'anno 2003/2004 per le Istituzioni scolastiche d'Abruzzo di ogni ordine e grado

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, "norme sul Calendario Scolastico", e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 2 fissa il termine delle attività didattiche al 30 giugno ed al comma 3 prevede almeno 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni;

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per semplificazione amministrativa";

VISTO l'art. 138, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che delega alle Regioni, tra l'altro, la determinazione del Calendario Scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003;

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ed in particolare l'art. 5;

VISTO l'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che reca modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione;

TENUTO CONTO del parere trasmesso dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale datato 13.06.03 (All. "A");

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio "Politiche dell'Istruzione" e dal Direttore Regionale della "Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione" in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno definire i margini regionali, nel rispetto del DPR 8 marzo 1999, n. 275 che consente alle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica del collegio dei docenti di procedere ad opportuni adattamenti del Calendario Scolastico, anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola, territorio e famiglie;

CONSIDERATO che, nella determinazione dei giorni utili, è stato previsto un più ampio margine temporale, rispetto al minimo di 200 giorni di lezione, per consentire alla scuola di organizzare l'offerta formativa;

A voti unanimi resi nelle forme di legge:

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte

Di approvare il Calendario scolastico 2003/2004, determinato come segue:

  1. le lezioni hanno inizio il 15 settembre 2003;

  2. le festività di rilevanza nazionale sono:

    • tutte le domeniche;

    • il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

    • l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

    • il 25 dicembre, Natale;

    • il 26 dicembre, Santo Stefano;

    • il 1° gennaio, Capodanno;

    • il 6 gennaio, Epifania;

    • il lunedì dopo Pasqua;

    • il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

    • il 1° maggio, festa del Lavoro;

    • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

    • la festa del Santo Patrono;



  3. le lezioni sono sospese:

    • da mercoledì 24 dicembre 2003 a lunedì 5 gennaio 2004;

    • da giovedì 8 aprile 2004 a martedì 13 aprile 2004



  4. le lezioni hanno termine il 5 giugno 2004;

  5. i giorni di lezione nella scuola di base e nella scuola secondaria superiore sono n. 206 calcolati tenendo conto delle festività e dei periodi di sospensione dalle lezioni elencati nei precedenti punti 2 e 3;

  6. le Istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare il numero dei giorni di lezione fissato nel presente calendario regionale;

  7. le attività educative nella scuola dell'infanzia e le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami nella scuola di base e nella scuola secondaria superiore hanno termine il 30 giugno 2004;

  8. nelle scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 5 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto che, nell'ambito delle complesse attività individuate nel piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;

  9. Hanno termine in data successiva al 30 giugno 2004 le attività svolte:

    • nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

    • nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione;

    • nelle classi degli istituti tecnici e professionali che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;

    • nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'educazione agli adulti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e organizzati dai Centri Territoriali Permanenti;

    • nell'ambito di progetti pilota di percorsi formativi integrati tra istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 257/00;



  10. ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 275/99 le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà, in relazione alle esigenze derivanti dai piani dell'offerta formativa e attivando, come previsto dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto, i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, di determinare adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare:

    • la data di inizio delle lezioni;

    • la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività educative o didattiche prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso delle attività educative o delle ore di lezione non svolte;

    • una diversa articolazione delle vacanze natalizie e pasquali;



  11. Gli adattamenti di cui al punto precedente vanno stabiliti nel rispetto:

    • di quanto disposto dall'art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 297/94 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività - ex art. 5 c. 3 DPR 275/99;

    • di quanto disposto dall'art. 5 DPR 275/99 in merito all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

    • nonché nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;



  12. Gli adattamenti del calendario scolastico possono essere deliberati dalle Istituzioni scolastiche, anche previe intese con le scuole ricadenti nel medesimo territorio e con il territorio stesso, per far emergere, ove possibile, scelte simili riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori delle scuole, tenendo conto anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi per consentire agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose.

  13. Tali deliberazioni devono essere assunte entro il 6 settembre 2003 e trasmesse agli Enti locali, per l'attivazione in tempi utili dei servizi per il diritto allo studio, e alle famiglie degli alunni.

  14. Di trasmettere alle Istituzioni scolastiche ed ai soggetti istituzionali la presente deliberazione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale.

  15. Di demandare al Servizio competente dell'Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione il monitoraggio delle informazioni per conoscere le modifiche al Calendario in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale.

 
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