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header  Accesso civico “semplice” e Accesso civico “generalizzato”


Accesso civico “semplice” e Accesso civico “generalizzato”

1. Premessa

La trasparenza è il principio fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini. Il decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, stabilisce una estensione del diritto all’informazione che inquadra la trasparenza come regola generale, seppure con grande attenzione alla riservatezza e riconoscendo la necessità di alcune eccezioni.

Il diritto all’informazione si esplica attraverso l’accesso civico che può essere “semplice” o “generalizzato”.

L’accesso civico “semplice” è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza della legge, tramite l’intervento di chiunque voglia esercitare il suo diritto ad accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

L’accesso civico “generalizzato” è riferito a dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e non soggetti ad obbligo di pubblicazione. È stato introdotto dal D.Lgs. 97/2016 (art. 5, c.2), e prevede alcuni limiti “relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.

2. Indicazioni per la presentazione delle istanze di accesso civico “semplice”

L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne abbiano omesso la pubblicazione sui rispettivi siti gli Uffici dell’USR.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) secondo le seguenti modalità:
La richiesta può essere inviata tramite:
  • posta ordinaria all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Responsabile della trasparenza MIUR, Viale Trastevere 76/A, 00151 ROMA.
  • posta elettronica all’indirizzo e-mail: accessocivico@istruzione.it
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico (formato doc 61 Kb - formato odt, 38 Kb)

Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza del MIUR, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Direttore generale/Dirigente competente, detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel proprio sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Responsabile del potere sostitutivo del MIUR individuato nel Capo di Gabinetto.

Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza del MIUR è il Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. Indicazioni per la presentazione delle istanze di accesso civico “generalizzato”

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dagli Uffici dell’USR Abruzzo (Ufficio I, II, della Direzione Generale e Uffici Scolastici Territoriali di L’Aquila, Chieti-Pescara, Teramo), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione prescritta dalle norme vigenti, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

La richiesta va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento.

La richiesta può essere inviata alternativamente tramite:

  • posta ordinaria all’indirizzo dell’Ufficio che detiene il dato o il documento
  • posta elettronica all’indirizzo email dell’Ufficio che detiene il dato o il documento

Recapiti e indirizzi di posta elettronica degli Uffici dell’USR Abruzzo:

Ufficio Indirizzo Email
Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale
Via Ulisse Nurzia
Loc. Boschetto - PILE - 67100 L'AQUILA
direzione-abruzzo@istruzione.it
Ufficio scolastico territoriale di L’AQUILA Via Rocco Carabba ,4
67100 L'AQUILA
usp.aq@istruzione.it
Ufficio scolastico territoriale di CHIETI – PESCARA –
Sede di CHIETI
Via Discesa delle Carceri, 2
66100 CHIETI
usp.ch@istruzione.it
Ufficio scolastico territoriale di CHIETI - PESCARA –
Sede di PESCARA
Via Passolanciano 75, 65124 PESCARA usp.pe@istruzione.it
Ufficio scolastico territoriale di TERAMO Largo S. Matteo 1 - 64100 TERAMO usp.te@istruzione.it

Scarica il modulo di richiesta di accesso civico (formato doc 64 Kb - formato odt, 40 Kb)

Il Procedimento
Il Dirigente dell’Ufficio che detiene i dati provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decida comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni

Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili
I Responsabili dell’accesso di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 sono i Dirigenti degli Uffici responsabili dei procedimenti di competenza dell’amministrazione periferica. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato nel Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali all’indirizzo mail: accessocivico@istruzione.it


Il registro dell'accesso civico generalizzato all’USR Abruzzo
Elenco delle richieste di accesso civico generalizzato all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo pervenute dal 23 dicembre 2016 al 27 marzo 2019


Oggetto Data richiesta Esito Data decisione
Procedura conferimento incarico dirigenziale c.6 art.19 d.lgs 165/2001 11/05/2017 positivo 15/05/2017
Procedura conferimento incarico dirigenziale c.6 art.19 d.lgs 165/2001 07/07/2017 positivo 28/07/2017
Procedura conferimento incarico dirigenziale c.6 art.19 d.lgs 165/2001 05/09/2017 positivo 25/09/2017
Accertamento favorevole titoli professionali per l’ex Classi A044, A062, A063, A064, A065, A067, confluite nella A061 22/11/2017 negativo 23/11/2017
Procedura relativa ad esposto su alunno minore 03/01/2018 positivo 05/02/2018
Procedura relativa ad esposto su alunno minore 20/02/2018 positivo 22/02/2018


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